IL REATO INFORMATICO NORME DI RIFERIMENTO
I reati perpetrati con mezzi ad alta tecnologia sono previsti in diversi articoli del c.p. e in altre leggi.
Le principali norme che prevedono questa nuova tipologia di reato sono:
- art. 392 c.p., esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su un bene informatico (inserimento di backdoor nel software da parte dello sviluppatore con l'intento del danneggiamento)
- art. 420 c.p., danneggiamento ad impianti di pubblica utilità
- art. 491 bis c.p., falso informatico ed equiparazione del documento informatico a quello cartaceo
- art. 615 ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
- art. 615 quater c.p., detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 quinquies c.p., diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
- art. 616 c.p. (art.5, 4°comma), violazione della corrispondenza informatica e i delitti di intercettazione.
- art. 635 bis c.p., rilevanza penale all'ipotesi di danneggiamento a sistemi informatici e programmi.
- art. 640 ter c.p., frode informatica, che punisce chi attraverso uso illegittimo di sistemi informatici procuri a sè o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.
- D.L: 518/92, viene riconosciuto ai programmi il valore di opere dell'ingegno, e di conseguenza un collegamento alla 663/41 (tutela diritto d'autore)
- L. n. 248/2000, nuove norme di tutela del diritto d'autore, che introuce due fattispecie sanzionatorie: quella penale (art. 171 bis, dalla legge 248/2000) e quella amministrativa (art. 16 della stessa)
- art. 600 quater c.p., detenzione di materiale pornografico
- la legge 547 del dicembre 1993