NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28
introduce disposizioni in materia di non punibilità per particolare
tenuità del fatto, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. m)
della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'istituto della non punibilità
per particolare tenuità del fatto viene inserito all'interno del
codice penale con l'art. 131 bis che, al primo comma, prevede che
l'istituto trovi applicazione per i reati puniti con pena detentiva
non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria,
sola o congiunta a detta pena detentiva. Per la determinazione della
pena detentiva si tiene conto solamente delle circostanze che
comportino una pena di specie diversa o ad effetto speciale e non del
giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.
Il giudizio di particolare
tenuità del fatto è fondato sui seguenti criteri:
-particolare
tenuità dell'offesa;
-modalità della condotta;
-esiguità del danno o del pericolo;
-non
abitualità del comportamento.
L'offesa
non è potrà essere considerata di particolare tenuità:
- quando
l'autore abbia agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà
anche contro gli animali, o abbia adoperato sevizie o abbia
profittato della condizione di minorata difesa della vittima, anche
in riferimento all'età della stessa;
- quando l'evento lesivo sia
costituito dalla morte o da lesioni gravissime (anche come
conseguenza non voluta di altro reato) in danno ad una o più
persone.
In relazione al criterio della non
abitualità, la presenza di una precedente condanna non è di per sé
ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in
presenza degli altri presupposti.
L'istituto è applicabile una sola volta (una
tantum).
L'esclusione della
punibilità per la particolare tenuità del fatto non equivale ad
una pronuncia assolutoria, infatti questa accerta, in via definitiva,
che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile.
I provvedimenti (sentenza,
ordinanza e decreto motivato) emessi per particolare tenuità del
fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. sono iscritti nel casellario
giudiziale. Tuttavia nel certificato del casellario richiesto
dall'interessato (ad uso privato) non sono riportate le iscrizioni
relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.