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FOCUS DELLO STUDIO

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. m) della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto viene inserito all'interno del codice penale con l'art. 131 bis che, al primo comma, prevede che l'istituto trovi applicazione per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena detentiva. Per la determinazione della pena detentiva si tiene conto solamente delle circostanze che comportino una pena di specie diversa o ad effetto speciale e non del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.

Il giudizio di particolare tenuità del fatto è fondato sui seguenti criteri:
-particolare tenuità dell'offesa;
-modalità della condotta;
-esiguità del danno o del pericolo;
-non abitualità del comportamento.

L'offesa non è potrà essere considerata di particolare tenuità:
- quando l'autore abbia agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà anche contro gli animali, o abbia adoperato sevizie o abbia profittato della condizione di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa;
- quando l'evento lesivo sia costituito dalla morte o da lesioni gravissime (anche come conseguenza non voluta di altro reato) in danno ad una o più persone.
In relazione al criterio della non abitualità, la presenza di una precedente condanna non è di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza degli altri presupposti.

L'istituto è applicabile una sola volta (una tantum).

L'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non equivale ad una pronuncia assolutoria, infatti questa accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile.

I provvedimenti (sentenza, ordinanza e decreto motivato) emessi per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. sono iscritti nel casellario giudiziale. Tuttavia nel certificato del casellario richiesto dall'interessato (ad uso privato) non sono riportate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

Data 16/10/2017 Categoria PENALE
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"Inutile la chiarezza, se il giudice, vinto dalla prolissità, si addormenta. Più accettata la brevità, anche se oscura: quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione."

Piero Calamandrei
Elogio dei giudici scritto da un avvocato