LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
In cosa consiste?
Il lavoro di pubblica utilità è una
sanzione penale che consiste nella prestazione di
un’attività non retribuita a favore della collettività,
l’attività deve essere svolta presso Enti convenzionati con il
ministero o il Tribunale. La prestazione di lavoro non retribuita ha
una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata
della pena detentiva irrogata e corrispondente a un giorno, inteso
come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a
250 euro di pena pecuniaria).
Quando trova applicazione?
Il lavoro di pubblica trova applicazione:
nei casi di violazione del Codice
della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma
8-bis del d.lgs.285/1992;
nei casi di violazione della legge
sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309;
come obbligo dell’imputato in
stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi
dell’art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28
aprile 2014 n, 67;
come obbligo del condannato ammesso alla sospensione
condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e
art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale
UEPE?
L'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) è
incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento
dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita
presso gli Enti.
Nei casi di sospensione del procedimento e messa
alla prova, UEPE concorda con l’imputato la modalità di
svolgimento dell’attività, informa il giudice sull’adempimento
degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o
inosservanze che possano determinare la revoca della prova. Il lavoro
di pubblica utilità diventa parte integrante del programma di
trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla
valutazione del giudice nel corso dell’udienza.