MESSA ALLA PROVA
MESSA ALLA PROVA
La sospensione del processo con messa alla prova è stata
introdotta con legge 28/4/2014 n.67 entrata in vigore il 17/05/2014; è una modalità alternativa di definizione del processo con la
quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per
estinzione del reato, quando il periodo di prova cui acceda il
soggetto richiedente si concluda con esito positivo. Durante il
periodo di sospensione del procedimento l'imputato viene affidato
all'ufficio di esecuzione penale affinché svolga un programma di
trattamento.
Il programma prevede
attività obbligatorie quali:
A) esecuzione del lavoro
di pubblica utilità (prestazione gratuita in favore della
collettività);
B) l’attuazione di condotte riparative, volte ad
eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato (il
risarcimento del danno cagionato);
Inoltre il programma può prevedere anche
l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla
libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali,
oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato.
Possono accedere alla messa alla
prova imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con
la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,
sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i
delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p..
Non può
essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui
l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o
per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..