CONTESTAZIONE DEL REATO DI CUI ALL ART.73 309/90 ED IPOTESI DI USO PERSONALE DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE
IPOTESI
DI USO PERSONALE DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE ED IPOTESI DI CUI AL V° CO ART 73 D.P.R. 309/1990 TESTO UNICO STUPEFACENTI
ELEMENTI
DISTINTIVI
Dato
normativo
TESTO UNICO STUPEFACENTI - D.P.R.
9 OTTOBRE 1990, N. 309 - ART.731.
Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia,
passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista
dall'articolo 14 è punito
con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a
euro 260.000 (…)
TESTO UNICO STUPEFACENTI - D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 - ART.73 -IPOTESI DI CUI AL V° CO
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei
fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o
le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione
da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
IPOTESI
DI USO PERSONALE DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE
Il comma
1-bis dell’art.75 prevede
che ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso
esclusivamente personale dello stupefacente si deve considerare la
quantità della sostanza massima detenibile (non
deve essere superiore ai limiti
massimi indicati
nel decreto del Ministero della salute).
Principi
deducibili dalla giurisprudenza finalizzati all'accertamento
dell'ipotesi di uso personale della sostanza stupefacente:
I)
Modalità di presentazione della sostanza stupefacente, avendo
riguardo
al peso
lordo complessivo e la percentuale di principio attivo.
II)
eventuale presenza di sostanza da taglio e/o di un bilancino, nonché
la presenza di sacchetti o bustine per il confezionamento (elemento
negativo);
III)
presenza di sostanze stupefacenti differenti (elemento negativo);
IV)
presenza di una considerevole somma di denaro in contanti (elemento
negativo);
V)
eventuali percorsi terapeutici in corso;
VI)
qualità soggettive dell’agente quali ad esempio il suo reddito
e l'eventuale occupazione.